COMUNE DI CASTEL MORRONE Provincia di Caserta
STATUTO
NORME FONDAMENTALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
Capo I
Principi fondamentali
Art. 1
Il Comune
1) Il Comune è un ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2) Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3) Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4) Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5) Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai regolamenti.
6) Il Comune può attuare un decentramento di funzioni e di attività mediante l’istituzione di delegazioni di frazioni e adottando appositi regolamenti di funzionamento.
Art. 2
Il territorio e sede comunale
1) Il territorio del Comune si estende per 25,25 kmq e confina con i comuni di Limatola, Caserta, Capua, e Piana di Monteverna ed è costituito dalle seguenti frazioni: Torone, Pianelli, Balzi, Annunziata, S. Andrea , Casale, Grottole, Largisi, e Gradillo; borgate: S. Mauro e Sopra Monte. Inoltre, esistono gli agglomerati di Scese Lunghe e di Finestre. La suddivisione del paese in frazioni è storicamente riconosciuta dalla comunità.
2) La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede. Attualmente la sede è fissata in piazza Bronzetti, n. 7.
Art. 3
I beni comunali
I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati dalla legge.
Art. 4
Albo Pretorio
1) Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad “Albo Pretorio” per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2) La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integrità e la facilità di lettura.
3) Il Responsabile del servizio competente cura l’affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l’avvenuta pubblicazione, a tutela dei diritti ed interessi dei cittadini.
Art. 5
Stemma e Gonfalone
1) Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome “ Castel Morrone”.
2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il Gonfalone comunale.
3) L’uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Capo II
Funzioni, compiti, e programmazione
Art. 6
Le funzioni del Comune
1) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2) Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3) In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
a) pianificazione territoriale dell’area comunale;
b) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente;
c) viabilità traffico e trasporti;
d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti;
e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
g) servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
4) Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe ed i contributi sui servizi ad esso attribuiti, secondo strumenti diretti di accertamento che realizzino una imposizione ispirata a criteri obiettivi ed al principio della giustizia fiscale.
Art. 7
Azione
Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla costituzione e concorre alla rimozione degli ostacoli d’ordine economico e sociale che limitano la realizzazione del pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini.
Art. 8
I servizi pubblici locali
1) Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2) Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche definite: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale , a mezzo di istituzione, a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, a mezzo di altre eventuali tipologie determinate dalla legge.
Art. 9
I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
1) Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2) Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per i servizi di competenza statale qualora esse vengono affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
3) Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco, ove occorra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato. Le funzioni di competenza statale sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo.
Art. 10
La programmazione
Il Comune realizza la programmazione tramite la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Attua il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio, operando con la politica del bilancio e coordinando il tutto con i programmi della Regione e della Provincia.
Capo III
Forme di partecipazione popolare
Art.11
La valorizzazione e la promozione della partecipazione
Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini dell’amministrazione locale.
Art. 12
La valorizzazione delle associazioni
1) La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
2) Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando oltre la domanda anche lo Statuto e l’atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
Art. 13
La partecipazione alla gestione dei servizi locali
1) Il Comune, ai fini della gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un’istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.
2) La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli dell’istituzione comunale.
3) La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri designati dal Comune e con la minoranza dei restanti membri, designata dalle associazioni, aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.
4) In caso di costituzione di apposita “Istituzione per i servizi sociali” la nomina e la revoca degli amministratori e cioè Consiglio di amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio comunale.
5) Lo Statuto ed il regolamento dell’istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri e i requisiti di funzionamento.
Art. 14
Le situazioni giuridiche soggettive
1) Il Comune, nel procedimento relativo all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente.
2) Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
3) Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell’amministrazione.
Art. 15
Le istanze, le proposte e le petizioni
1) E’ prevista la forma scritta per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate. Tutti i cittadini hanno la facoltà di presentare istanze, petizioni o proposte, basta che abbiano diritto al voto per l’elezione della Camera dei Deputati.
2) Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3) A tutte le istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
4) Tutte le istanze, proposte e petizioni debbono essere regolarmente firmate.
5) Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
Art. 16
I Referendum
1) Sono previsti i Referendum consultivo, propositivo e abrogativo, su richiesta del 20% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune, ovvero su deliberazione del Consiglio Comunale approvato all’unanimità dei componenti in carica.
2) Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali, mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.
3) Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
4) La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco, che, entro 20 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso, la discute in Giunta e poi la affida alla Commissione del Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 20 giorni successivi.
5) Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell’oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.
6) Il Consiglio comunale delibera l’indizione del referendum nei 30 giorni successivi.
7) La data per l’effettiva consultazione può essere fissata entro 90 giorni dalla esecutività della delibera d’indizione.
8) Per le procedure di voto si seguono quelle relative all’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
9) All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate correnti. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo ed esecutivi.
Art. 17
Pari opportunità
1) Per la completa attuazione dell’art.3 della Costituzione, il Comune promuove le misure atte alla rimozione dei vincoli che si frappongono alla piena uguaglianza delle opportunità delle donne, per quanto riguarda l’organizzazione della vita urbana e del lavoro al proprio interno.
2) Promuove l’istituzione di meccanismi di attenzione e di ascolto dei bisogni, delle richieste e delle proposte delle donne singole ed associate, attuando una politica attiva di informazione, orientamento e consulenza.Favorisce la valorizzazione delle professionalità femminile dando vita ad organismi di progettazione e realizzazione di azioni positive, in attuazione della legge 125/91, nei limiti delle risorse disponibili;
3) Almeno uno dei componenti la Giunta comunale deve essere di sesso femminile.Qualora nella maggioranza non esistano Consiglieri di sesso femminile la presenza delle donne in Giunta potrà essere assente.Il verificarsi dell’ultima circostanza non obbliga il Sindaco a nominare Assessore persone estranee alla maggioranza.
Capo IV
Forme di accesso dei cittadini all’informazione e ai procedimenti amministrativi
Art. 18
Il diritto di informazione e di accesso
1) Tutti i cittadini hanno diritto, sia che singoli che associati, di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamenti dei soli costi di riproduzione secondo le disposizioni di leggi vigenti.
2) Per ogni settore, servizio e unità operativa ovvero unità organizzativa comunque denominata, l’Amministrazione, mediante l’ordinamento degli uffici e dei servizi, conferisce i poteri ai Responsabili dei procedimenti e del rilascio della documentazione richiesta.
3) Il Comune garantisce mediante il regolamento ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure sull’ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
4) Il Comune esemplificherà la modulistica e ridurrà la documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le disposizioni sull’autocertificazione previste dal D.P.R. 28/12/2000 n.445.
5) L’eventuale costituzione di sportelli polivalenti faciliterà l’accesso degli utenti e dei cittadini ai servizi pubblici.
6) Il diritto di accesso alle strutture e ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni in genere.
7) L’apposito regolamento disciplinerà organicamente la materia.
Capo V
Le attribuzioni degli organi
Art. 19
Gli organi del comune
1) Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2) Il Consiglio è organo d’indirizzo e di controllo politico – amministrativo
3) La Giunta è organo esecutivo e collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
4) Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell’ente, Capo dell’Amministrazione comunale, Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, Autorità sanitaria locale.
5) Gli amministratori, nell’esercizio delle proprie funzioni, improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli organi di governo e quelle proprie dei responsabili dei servizi.
Art. 20
Il Consiglio Comunale
1) L’elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità, sono regolati da D. Lgs. 267/2000.
2) I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3) Il Consiglio comunale dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4) Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri decadono dalla carica per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza può essere promossa d’ufficio, ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro abbia interesse. E’ pronunciata dal Consiglio comunale almeno dieci giorni dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza.
5) Il Consigliere può fornire la giustificazione per le assenze anche dopo la notifica della proposta di decadenza, ma prima della delibera consiliare. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune senza computare il Sindaco.
Art. 21
Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale, la rimozione e la sospensione degli amministratori
Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale, come pure la rimozione e la sospensione di singoli Amministratori, sono disciplinate dalle legge dello Stato, la quale ne determina le motivazioni, le modalità e le procedure.
Art. 22
La responsabilità degli amministratori
1) Per gli Amministratori, per il personale del Comune e delle Istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2) Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi.
3) L’azione di responsabilità si prescrive in 5 anni dalla commissione del fatto.
4) La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.
Capo VI
Art. 23
I diritti e i poteri dei consiglieri comunali
1) I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2) I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre, il diritto di presentare interrogazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento. Hanno da ultimo, potere di inoltrare istanze, proposte e petizione al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio.
3) Se lo richieda un quinto dei Consiglieri il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste. Il Presidente del Consiglio non è vincolato a convocare il Consiglio qualora le richieste avanzate dal prescritto quorum vertano su un oggetto per legge manifestamente estraneo alle competenze dell’organo consiliare.
4) In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida provvede il Prefetto.
5) Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge o dal regolamento.
Capo VII
Art. 24
Le competenze del Consiglio
1) Il Consiglio è l’organo di indirizzo programmatico e di controllo politico amministrativo.
2) Il Consiglio adotta gli atti fondamentali di normazione, di programmazione economico-finanziaria e territoriale e di indirizzo, indicati all'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, e in particolare:
a. statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’art. 48 c. 3 criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
b. Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per le loro attuazione, eventuale deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
c. convenzione tra Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
d. Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
e. assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
f. istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
h. contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
i. spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
j. acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta del segretario o di altri funzionari;
k. definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consigli presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge .
3) Il Consiglio comunale, attraverso i suoi componenti e con l’istituzione di apposite Commissioni, esercita poteri ispettivi e di controllo sull’attività dell’esecutivo.
4) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la giunta municipale, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Dette linee programmatiche sono depositate dal Sindaco nella segreteria comunale e dell’avvenuto deposito viene data comunicazione ai Consiglieri con avviso da spedirsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la seduta consiliare.
5) Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti entro il quinto giorno successivo alla data dell’avviso di avvenuto deposito. Ove coincida con giorno festivo la scadenza è fissata al primo giorno successivo non festivo. Qualora detti emendamenti comportino una maggiore spesa o una minore entrata dovranno prevedere la relativa copertura finanziaria.
6) Con cadenza almeno annuale, entro il trenta settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E’ data facoltà al Consiglio comunale di provvedere ad integrare nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
Art. 25
Le commissioni del consiglio
1) Il Consiglio si avvale di due Commissioni permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
2) Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l’organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori e ne disciplina le materie di competenza, il numero e funzionamento.
3) Le presidenze delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo e garanzia ove costituite sono attribuite equamente alle minoranze.
Art. 26
Presidente del Consiglio
1) E’ istituita la figura del Presidente del Consiglio comunale.
2) La Presidenza del Consiglio è attribuita ad un Consigliere comunale eletto col voto favorevole, a scrutinio segreto, dalla maggioranza dei componenti il consesso.
3) Non possono essere eletti il Sindaco ed i candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri in conseguenza dell’esito della consultazione elettorale.
4) Il Presidente del Consiglio dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso; può essere revocato, prima della scadenza del mandato, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
5) La revoca avviene a seguito di approvazione di mozione di sfiducia presentata dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri; la mozione è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio; Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto.
6) In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano; E’ Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art.73 del T.U. con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consigliere.
7) Al Presidente del Consiglio è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all’interno dell’Ente.
8) Al Presidente del Consiglio è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il Sindaco.
9) In sede di prima applicazione del presente articolo, la seduta per l’elezione del Presidente del Consiglio, convocata dal Sindaco, sarà tenuta entro il trentesimo giorno dalla entrata in vigore del presente Statuto.
Art. 27
Attribuzioni del Presidente del Consiglio comunale
1) Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio comunale, convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori.
2) Decide sull’ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari, sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale.
3) Convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo, insedia le Commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento, assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4) Esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dai regolamenti dell’Ente.
5) Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
Art. 28
Sessioni e convocazioni – Adunanze del Consiglio
1) L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
2) Il Consiglio può essere convocato in qualsiasi momento in via straordinaria su iniziativa del Presidente del Consiglio o quando ne facciano richiesta scritta i Consiglieri comunali, ai sensi dell’art 39 del D. Lgs. 267/2000. Il Consiglio in caso di urgenza può essere convocato dal Sindaco con notifica ai Consiglieri da inviarsi almeno 24 ore prima.
3) Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria per l’approvazione dei regolamenti, del bilancio e del consuntivo.
4) La notifica dell’avviso di convocazione dev’essere eseguita al Consigliere comunale nel domicilio eletto ai sensi del capoverso successivo entro 5 giorni liberi dalla data della seduta, se trattasi di sessione ordinaria e di giorni 3 liberi se trattasi di sessione straordinaria, nonché ore 24 libere se trattasi di seduta urgente. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali almeno tre giorni prima nel caso di sessioni ordinarie; almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza;
5) Dopo la prima seduta del Consiglio neo eletto i Consiglieri eventualmente residenti in Comuni diversi, debbono procedere, entro trenta giorni, alla dichiarazione del domicilio eletto in territorio comunale, in mancanza gli avvisi saranno recapitati presso la segreteria del Comune.
6) Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo quanto stabilito nel precedente art. 24.
7) La prima seduta del Consiglio comunale dopo l’elezione è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla diramazione dell’invito di convocazione..
8) Il Consiglio si riunisce con l’intervento di almeno la metà dei componenti.
9) Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare la presenza del sindaco;
10) Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute si considera anche il Sindaco componente del Consiglio comunale a tutti gli effetti, come ribadito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 44/97.
Art. 29
La Giunta comunale – composizione
1) La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sei Assessori.
2) Possono essere eletti alla carica di Assessore, nel numero massimo di due, cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio e in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere, nonché di compatibilità alla carica di Assessore, secondo le leggi vigenti.
3) Tali ultimi Assessori non Consiglieri, pur avendo diritto di partecipare alle sedute del Consiglio comunale, non hanno in queste diritto al voto.
Art. 30
Nomina e funzionamento della Giunta
1) Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli Assessori e ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2) Il Sindaco può, nel corso del mandato amministrativo, revocare dall’incarico uno o più Assessori.
3) La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori;
4) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne stabilisce l’ordine del giorno.
5) Le sedute della Giunta, salvo che la stessa non decida diversamente, non sono pubbliche.
6) Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento della metà dei suoi componenti compreso il Sindaco
7) La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
8) Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.
Art. 31
Competenze della Giunta
1) La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2) La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.
3) Riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge azioni propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
4) E’ di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e del piano esecutivo di gestione.
5) Rientrano, altresì, nella competenza della Giunta il programma del fabbisogno del personale ed il piano annuale delle assunzioni e le proposte di bilancio e rendiconto, nonché le altre competenze in materia finanziaria e contabile espressamente previste dal T.U. 267/2000.
Art. 32
Le competenze del Sindaco
1) Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.
2) Il Sindaco rappresenta l’Ente, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
3) In Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4) Il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5) In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale adotta le relative ordinanze contingibili e urgenti quale rappresentante della comunità locale.
6) Il Sindaco coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
7) Il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ed Istituzioni; Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
8) Il Sindaco è competente in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.
9) Il Sindaco nomina il Segretario comunale e nonché i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal D. Lgs. 267/2000 e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
10) Il Sindaco indice i Referendum comunali.
11) Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
12) Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
13) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
14) Subito dopo intervenuta la convalida da parte del Consiglio, il Sindaco presta giuramento in conformità all’art. 50 comma 11 T.U. 267/2000. Presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
Art. 33
Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
1) Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico informandone il Prefetto;
2) Il Sindaco quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.
3) Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4) Il sostituto del Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5) In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, o quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
Art. 34
Dimissioni e cessazione dalla carica Sindaco
1) L’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco danno luogo alla decadenza della Giunta e allo scioglimento del Consiglio comunale.
2) Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco
3) Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
4) Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco anche nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’ art.59 del D.Lgs 267/2000..
5) Le dimissioni del sindaco sono presentate per iscritto al Consiglio; decorso il termine di venti giorni dalla presentazione, senza che le dimissioni siano state ritirate, le stesse diventano efficaci e irrevocabili e danno luogo all’immediata decadenza del Sindaco, e della Giunta e allo scioglimento del Consiglio comunale.
6) Di tale evenienza il Segretario comunale da immediata comunicazione al Prefetto affinché questi possa adottare tempestivamente i conseguenti provvedimenti per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario.
Art. 35
Vice Sindaco
1) Il Vice Sindaco è l’Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l’esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2) In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco l’Assessore più anziano di età.
3) Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed agli Assessori deve essere fatta comunicazione al Consiglio.
Art. 36
La mozione di sfiducia
1) Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
3) La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4) Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario comunale informa il Prefetto ai fini dell’assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del commissario.
Capo VIII
Revisione economico- finanziaria e controllo di gestione
Art. 37
La revisione economico-finanziaria
1) Il Consiglio comunale, elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un Revisore dei conti scelto tra:
a) gli iscritti nel registro dei Revisori contabili
b) gli iscritti nell’albo dei Dottori Commercialisti;
c) gli iscritti nell’albo dei Ragionieri.
2) Egli dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente e può partecipare alle sedute del Consiglio comunale per l’approvazione del Bilancio di previsione e del Rendiconto di gestione.
3) Il Revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:
a) collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’Ente;
c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
d) In tale relazione, il Revisore, esprime parere obbligatorio sulle proposte del Bilancio di Previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
e) Verifiche di Cassa
4) Nella stessa relazione il Revisore dei Conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5) Il Revisore dei Conti risponde della veridicità delle sue attestazioni ed adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
Art. 38
Il controllo di gestione
1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate dal regolamento di contabilità.
2. Per l’esercizio del controllo di gestione, nonché del controllo strategico ex D. Lgs. 286/99 il Comune si avvale di una struttura specializzata denominata Nucleo di valutazione e di controllo.
3. La composizione, la nomina e le attribuzioni di detto Nucleo sono stabilite nel regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Capo IX
Organi burocratici ed uffici
Art. 39
Segretario comunale
1. Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e su richiesta attraverso l’apposizione del visto di conformità sui singoli atti.
2. Il segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l’esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell’Ente.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l’attività secondo le direttive impartite dal Sindaco. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all’azione amministrativa nei vari settori di attività il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d’intesa con l’Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e d adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. Il Sindaco può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell’Ente.
5. Il Segretario sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all’attuazione degli atti, nel rispetto dell’autonoma responsabilità settoriale dei Responsabili degli uffici e servizi. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell’ente e agli obiettivi programmatici dell’amministrazione.
6. Il Segretario per l’esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell’Ente.
Art. 40
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1) L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati da regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2) L’organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio generale di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione sancito dall’art. 4 D. Lgs. 165/01;
3) Agli organi di governo spettano i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo; ai Responsabili dei servizi l’attività gestionale sotto il coordinamento del Segretario comunale e sulla base degli obiettivi e dei criteri predeterminati dagli organi politici.
Capo X
Servizi
Art.41
Forme di gestione
1) L’attività diretta a conseguire, nell’interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione dei beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi della legge.
2) La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3) Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparizione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale
4) Per gli altri servizi la comparizione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di Istituzioni, l’affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5) Nell’organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Art. 42
Gestioni in economia
L’organizzazione e la gestione dei servizi in economia, sono disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 43
Azienda speciale
1) Il Consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di Aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2) L’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dall’apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di amministrazione delle Aziende.
3) Il Consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per la elezione a Consiglieri comunali e comprovate esperienze di amministrazioni.
Art. 44
Istituzione
1) Il Consiglio comunale per l’esercizio dei servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce Istituzione mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell’organizzazione e dell’attività dell’Istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2) Il regolamento di cui al precedente 1° comma, determina, altresì la dotazione organica del personale e l’assetto organizzativo dell’Istituzione, le modalità di esercizio dell’autonomia gestionale, l’ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3) Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4) Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell’Istituzione.
5) Gli organi dell’Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore.
Art. 45
Il consiglio di amministrazione
1) Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente dell’Istituzione sono nominati dal Consiglio comunale fuori dal proprio seno, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti all’elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2) Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell’organo.
3) Il Consiglio provvede all’adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.
Art. 46
Il Presidente
Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull’esecuzione degli atti del Consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del Consiglio di amministrazione.
Art. 47
Il Direttore
1) Il Direttore dell’Istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste dal regolamento.
2) Dirige tutta l’attività dell’Istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l’attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell’Istituzione.
Art. 48
Nomina e revoca
1) Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2) Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario del comune almeno cinque giorni prima dell’adunanza.
3) Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata dal Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
Art. 49
Società a prevalente capitale locale
Negli statuti delle società a prevalente capitale locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e il Comune.
Art. 50
Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalle legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
CapoXI
Forme di collaborazione tra Comune e Provincia e tra Comuni
Art. 51
Collaborazione tra Comune e Provincia
1) Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Provincie, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
2) Il Comune con la collaborazione delle Provincie può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della provincia attuare e realizzare opere di rilevante interesse anche ultra comunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3) Per la gestione di tale attività ed opera, il Comune di intesa con la Provincia può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto.
Art. 52
Collaborazione alla programmazione
Il Comune annualmente, avanza proposte alla Provincia, in previsione del bilancio, ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale in ottemperanza delle leggi regionali. Tali proposte sono avanzate nell’ambito dei programmi pluriennali promossi dalla Provincia ai fini di coordinamento.
Art. 53
Collaborazione tra Comuni
Qualora il Comune ne ravvisi l’opportunità, la convenienza e l’economicità, può adottare soluzioni diverse ed articolate per la gestione di servizi intercomunali come la costituzione di consorzi, convenzioni tra Comuni o accordi di programma. Le decisioni di cui al presente articolo spettano sempre al Consiglio comunale.
Capo XII
Forme di partecipazione
Art. 54
Organismi
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le organizzazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L’Amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando: finalità da perseguire, requisiti per l’adesione, composizione degli organismi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.
3. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzione di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entro trenta giorni dalla richiesta.
Cap. XIII
Norme finali e transitorie
Art. 55
Le norme delle finanze e della contabilità.
Le materie relative alla finanza e alla contabilità, sono riservate alla legge dallo Stato, salvo quanto previsto dallo Statuto e dall’apposito regolamento di contabilità.
Art. 56
Il controllo
Il controllo sugli atti e sugli organi del Comune è regolato dagli artt.124 e seguenti del D. Lgs 267/2000;
Art. 57
La deliberazione dello Statuto
1. L’adozione dello Statuto è disposta con apposita deliberazione consiliare assunta secondo il disposto dell’art. 4 del T.U. 267/2000. Tale specifica procedura si applica anche per le modifiche dello stesso. Lo Statuto dopo l’avvenuta esecutività sarà inviato sarà inviato alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
2. Esso sarà altresì affisso all’Albo Pretorio per 30 gg. consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno per esser inserito nella raccolta ufficiale degli statuti e per ulteriori forme di pubblicità.
Art. 58
Le norme transitorie
Fino all’entrata in vigore dello Statuto, limitatamente alle materie e discipline ad esso espressamente demandate, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 267/2000, in quanto con esse compatibili.
Art. 59
L’entrata in vigore
1. Il presente Statuto sostituisce in tutto quello approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.10 del 29 luglio 1992.
2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente.
3. Il Segretario Comunale appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione relativa all’entrata in vigore dello stesso.
INDICE
Capo I
Principi Fondamentali
Art. 1 – Il Comune
Art. 2 – Il territorio e la sede comunale
Art. 3 – I beni comunali
Art. 4 – Albo Pretorio
Art. 5 – Stemma e Gonfalone
Capo II
Funzioni – Compiti- Programmazione
Art. 6 – Le funzioni del Comune
Art. 7 – Azione
Art. 8 – I servizi pubblici locali
Art. 9 – I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
Art.10 – La programmazione
Capo III
Forme di partecipazione popolare
Art. 11 – La valorizzazione e la promozione della partecipazione
Art.12 – La valorizzazione delle associazioni
Art. 13 – La partecipazione alla gestione dei servizi locali
Art. 14 – Le situazioni giuridiche soggettive
Art. 15 – Le istanze, le proposte e le petizioni
Art. 16 – I referendum
Art. 17 Pari Opportunità
Capo IV
Forme di accesso dei cittadini all’informazione e ai procedimenti amministrativi
Art. 17 – Il diritto di informazione e di accesso
Capo V
Le attribuzioni degli organi
Art. 18 – Gli organi del Comune
Art. 19 – Il consiglio comunale
Art. 20 – Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio comunale,
la rimozione e la sospensione degli amministratori
Art. 21 – La responsabilità degli amministratori
Capo VI
Art. 22 – I diritti e i poteri dei consiglieri comunali
Capo VII
Art. 23 – Le competenze del consiglio
Art. 24 – Le commissioni del consiglio
Art. 25 – Sessioni e convocazioni - adunanze del consiglio
Art. 26 – La giunta comunale – composizione
Art. 27 – Funzionamento della giunta
Art. 28 – Competenze della giunta
Art. 29 – Le competenze del sindaco
Art. 30 – Le Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale
Art. 31 – Dimissioni del sindaco
Art. 32 – Vice sindaco
Art. – 33 La mozione di sfiducia, la decadenza e la revoca
Capo VIII
Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione
Art. 34 – La revisione economico-finanziaria
Art. 35 – Il controllo di gestione contabile
Capo IX
Organi burocratici ed uffici
Art. 36 – Segretario comunale
Art. 37 – Uffici – principi strutturali ed organizzativi
Art. 38 – Struttura
Art. 39 – Personale
Capo X
Servizi
Art. 40 – Forme di gestione
Art. 41 – Gestioni in economia
Art. 42 – Azienda speciale
Art. 43 – Istituzione
Art. 44 – Il Consiglio di amministrazione
Art. 45 – Il presidente
Art. 46 – Il direttore
Art. 47 – Nomina e revoca
Art. 48 – Società a prevalente capitale locale
Art. 49 – Gestione associata dei servizi e delle funzioni
Capo XI
Forme di collaborazione tra Comune e Provincia e tra Comuni
Art. 50 – Collaborazione tra comune e provincia
Art. 51 – Collaborazione alla programmazione
Art. 52 – Collaborazione tra comuni
Capo XII
Forme di partecipazione
Art. 53 – Organismi
Art. 54 – Le norme delle finanze e della contabilità
Art. 55 – Il controllo
Art. 56 – La deliberazione dello statuto
Art. 57 – Le norme transitorie
Art. 58 – L’entrata in vigore  | | |
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